Riduzione della durata del periodo di sospensione feriale: rileva la data di introduzione del giudizio?

La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1, nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014, – è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dello stesso D.L., art. 16, comma 1, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio “tempus regit actum”. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.1.2019, n. 1240 CondividiPost correlati:Domicilio digitale: per l’obbligo di eseguire notificazioni e comunicazioni all'indiri ..........

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