Avvocato, cessazione di fatto dell’attività professionale e rinunzia al mandato: è valida la notifica?

In caso di grave malattia che abbia colpito il difensore costituito (pur con allegata documentazione medica), va confermato che è solo la cancellazione dall’albo a determinare la decadenza del professionista dall’ufficio di procuratore ed avvocato e a far quindi cessare lo jus postulandi, il cui venir meno comporta altresì la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del cliente. In mancanza della stessa, non può assumere alcun rilievo la cessazione di fatto dell’attività professionale, la quale, anche quando si traduce nella rinunzia al mandato, non dispensa il difensore dal compito di ricevere la notificazione degli atti e darne notizia al cliente, in adempimento del dovere di diligenza professionale a lui incombente, a meno che non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro avvocato e la stessa sia stata ritualmente portata a conoscenza delle controparti e dell’ufficio.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 10.1.2019, n. 487