Interruzione del processo e chiamata in garanzia: l’evento interruttivo non si propaga al rapporto processuale con le altre parti

Deve affermarsi che l’interruzione determinata dal fallimento della parte chiamata in garanzia riguarda solo il rapporto processuale relativo alla parte attinta dall’evento interruttivo e, con riferimento alla tardività dell’istanza di riassunzione, con il relativo effetto dell’estinzione del processo dichiarato dal giudice, va affermato che l’evento interruttivo non si propaga al rapporto processuale con le altre parti, sicché non sussiste al riguardo alcun onere di provvedere alla riassunzione. Non può invece convenirsi con la tesi secondo cui, in mancanza di provvedimento di separazione delle cause, l’effetto interruttivo si realizza per l’intero processo; in tal modo, difatti, si farebbe dipendere dall’esercizio di un potere discrezionale del giudice, quale quello di disporre la separazione, l’interruzione parziale e non totale del processo.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.12.2018, n. 32228