Diritto nascente da unico rapporto obbligatorio: decreto ingiuntivo per la somma già documentalmente provata + azione ordinaria per il credito residuo

Va ribadito che l’attore che intenda perseguire la tutela di un diritto nascente da un unico rapporto obbligatorio è legittimato a proporre due distinte domande in autonomi giudizi condizionatamente all’esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ciò con il corollario per cui l’attore è autorizzato ad agire conprocedimento monitorio quanto alla somma già documentalmente provata e, successivamente, in via ordinaria per l’eventuale credito residuo, senza che ciò integri una deroga al divieto di frazionamento del diritto di credito in diverse domande giudiziali, stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata per la parte del credito fondata sui presupposti per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 12.10.2018, n. 25557