Appello incidentale, tempestività: la notifica dell’appello principale fa decorrere il termine breve anche per l’appellato?

Va condivisa la tesi per cui l’appello incidentale non può essere reputato tardivo, essendo stato proposto nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale, e nel rispetto del termine di cui all’art. 343 c.p.c., senza che possa in alcun modo ricollegarsi alla notificazione dell’appello principale l’effetto di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. va infatti condiviso il più recente orientamento per il quale la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata nè la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. In tal senso deve rilevarsi che non appare idonea ad incidere su tale questione la recente affermazione delle Sezioni Unite, la quale deve intendersi limitata alla sola posizione di colui che abbia proposto l’impugnazione principale, ma non si estende anche al destinatario della notifica (nel caso di specie la SC afferma che Pertanto, poichè la sentenza appellata risulta pubblicata in data 15/3/2014, ed in assenza della sua notifica, non potendosi attribuire alla notifica dell’appello principale l’idoneità a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., ed attesa l’operatività del termine lungo di un anno di cui all’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto in data anteriore al 4 luglio 2009, l’appello incidentale risulta essere stato proposto prima della scadenza del suddetto termine, ovvero il 21/04/2015, e deve pertanto escludersi che possa essere qualificato come tardivo, essendo quindi destinato a sopravvivere alle sorti dell’appello principale).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.12.2018, n. 31251