Conflitto tra confisca penale e pignoramento: quali effetti prevalgono?

Non può ritenersi fondata la tesi secondo cui la confisca (facoltativa) disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., in sede penale, laddove non preceduta da sequestro ad essa strumentale trascritto anteriormente al pignoramento, prevale agli effetti civili su quest’ultimo solo laddove venga a sua volta trascritta prima della trascrizione del pignoramento. Va difatti confermato che la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell’ordinamento. Costituendo principio generale dell’ordinamento – quello per cui gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratta di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell’intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca stessa – è inevitabile ritenere che la confisca penale intervenuta (e divenuta addirittura definitiva) anteriormente al pignoramento prevale senz’altro su quest’ultimo, sul piano civile, indipendentemente dalla data della sua trascrizione, mentre la eventuale tutela dei diritti dei creditori pignoranti è possibile solo in sede penale. In altri termini, l’eventuale conflitto tra i diritti dei creditori del condannato stesso (anche se essi siano assistiti da garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento) e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve, sul piano civilistico, in base all’anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa intervenga (a prescindere dalla sua trascrizione) nel momento in cui il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato (o quanto meno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo, in sede di esecuzione forzata, secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni in tema di confisca di prevenzione); il suddetto conflitto, ai fini della tutela dei diritti dei terzi creditori, può essere risolto invece sul piano penalistico, in sede di incidente di esecuzione della misura.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.11.2018, n. 30990