Compenso avvocato: in caso di identità di posizioni processuali va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti

L’art. 5, comma 4, della tariffa di cui al D.M. n. 585 del 1994 stabilisce un principio di carattere generale, non riferito, quindi, al solo soccombente ma anche al cliente, per cui, in caso di identità di posizioni processuali, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, applicandosi tale criterio anche in caso di riunione.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.11.2018, n. 29651