Atto d’appello, principio di simmetria: specificità dei motivi in base ad ampiezza e portata delle argomentazioni del primo giudice

Il requisito della specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c., (nel testo successivo alle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato (sentenza del Tribunale) e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.10.2018, n. 24549