Sanzione amministrativa, cartella esattoriale, opponente vittorioso, vizio di notifica del verbale di accertamento eseguita dall’ente impositore: spese processuali in capo all’esattore

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.10.2018, n. 24174