Interpretazione del contratto e sindacabilità in Cassazione

Il sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  5.12.2018, n. 31512