Notifica a mezzo posta: in caso di ritardo risponde l’ufficiale giudiziario o l’agente postale?

In tema di notificazioni a mezzo posta, va confermato che il relativo servizio si basa su di un mandato ex lege tra colui che richiede la notificazione e l’ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell’agente postale, nell’ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c. esclusivamente l’ufficiale giudiziario, non anche l’agente postale del quale costui si avvalga. Cassazione civile, sezione sesta, ordi ..........

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