Verso un sistema di common law di fatto? Responsabilità del magistrato per violazione di giurisprudenza consolidata? Attività interpretativa insindacabile o attività sussumibile nella fattispecie illecita? Risponderanno le Sezioni Unite.

Il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente la individuazione del discrimine nella grave violazione di legge contemplata dalle fattispecie illecite individuate dalla L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a), (nel testo previgente alla modifica della L. n. 18 del 2015) e dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g), tra attività interpretativa insindacabile ed attività sussumibile nella fattispecie illecita, con specifico riferimento alla ipotesi della violazione di norma di diritto in relazione al significato ad essa attribuito da orientamenti giurisprudenziali da ritenere consolidati.

 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  18.05.2018, n. 12215