Giudice tributario: come si individua la competenza territoriale?

Alla luce della pronuncia di incostituzionalità n. 44 del 2016, la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è determinata in base alla localizzazione, nella circoscrizione dell’organo giudicante, della sede dell’ente impositore che ha emesso l’atto che si impugna e contro cui si propone il ricorso.

Deve ritenersi ormai superato e, comunque, anacronistico il precedente orientamento secondo cui la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all’allocazione spaziale dei soggetti in causa. Ugualmente superato deve ormai considerarsi il collegato indirizzo per cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.

 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 21.11.2018, n. 30054