Primo incontro di mediazione, mancata partecipazione, comunicazione su volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo, sanzione

Merita la sanzione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010, essendo ingiustificata l’assenza all’incontro fissato per l’esperimento del concreto tentativo di mediaconciliazione, anche la condotta della parte che abbia anticipato la propria mancata partecipazione all’incontro mediante una comunicazione nella quale esprime la volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione.

 

Tribunale di Foggia, ordinanza del 21.7.2018