Appello, giudice incompetente per territorio o grado: incompetenza e termine per riassunzione o inammissibilità?

L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii. Infatti, l’appello proposto davanti a un giudice incompetente è comunque idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, suscettibile di proseguire davanti al giudice competente, medianteriassunzione della causa davanti allo stesso a seguito della dichiarazione della propria incompetenza da parte del giudice originariamente adito, come si desume dall’art. 50 c.p.c., che non distingue tra sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado (pertanto non è condivisibile la decisione che, anzichè dichiarare l’incompetenza del giudice d’appello adìto assegnando un termine per la riassunzione dell’impugnazione innanzi a quello ritenuto competente, abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.9.2018, n. 22596