Sommario accertamento dell’esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato e sua dichiarazione negativa: assegnazione delle somme pignorate, strumento di tutela

Nella vigenza del regime dell’art. 549 c.p.c., introdotto dalla riforma di cui alla L. n. 228 del 2012, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, all’esito della risoluzione delle questioni indicate dallo stesso art. 549 c.p.c., e, dunque, anche qualora con il relativo procedimento si sia sommariamente accertata l’esistenza della situazione debitoria del terzo pignorato in presenza di una sua dichiarazione negativa, abbia assegnato le somme pignorate. Non è più concepibile ipotizzare invece il rimedio dell’appello, previa qualificazione come sentenza sostanziale dell’ordinanza, nei casi che nel regime antecedente si individuavano come risolutivi da parte del giudice dell’esecuzione di questioni da decidersi in base ad un procedimento di cognizione, atteso che il giudice dell’esecuzione è abilitato dal nuovo art. 549 c.p.c. a risolvere con un accertamento sommario ogni questioni insorta in relazione alla dichiarazione del terzo.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.10.2018, n. 26702