Decisione ex art. 281-sexies c.p.c., rinvio per la discussione orale: prassi di prevenire la richiesta delle parti, fissando un’apposita nuova udienza con la stessa ordinanza che si dispone la discussione orale

Nell’ipotesi di decisione ex art. 281-sexies c.p.c., il rinvio per la discussione orale è dovuto al solo fine di evitare decisioni “a sorpresa”, adottate senza consentire alle parti il pieno ed effettivo esercizio dell’attività difensiva. Tuttavia, la prassi dei tribunali è orientata nel senso di “prevenire” la richiesta delle parti, fissando un’apposita nuova udienza con la stessa ordinanza con la quale si dispone la discussione orale. In tale evenienza, giunti alla nuova udienza, alle parti non spetta un ulteriore rinvio, in quanto è stato loro già concesso ex officio quel differimento necessario per approntare la discussione orale previsto dalla norma in commento.

 

Cassazione civile, sezione terzaa, ordinanza del 25.9.2018, n. 22569