Chiesta la simulazione o la revocatoria del preliminare, non si può poi chiedere simulazione o la revocatoria del definitivo.

Nel sistema delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, si ha un’inammissibile domanda nuova nel caso in cui l’attore, dopo aver chiesto, nell’atto introduttivo, l’accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di “petitum” e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.6.2013, n. 15791].

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