Interruzione del processo in cui sono riunite più cause: l’atto di riassunzione di una sola parte impedisce l’estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre?

In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l’atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l’effetto di impedire l’estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, solo qualora le stesse – destinatarie della notifica dell’atto di riassunzione – si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali ericonvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione.

Tribunale di Bari, sentenza del 19.7.2018, n. 3166