D.lgs. 150/11 c.d. semplificazione dei riti: ordinanza sulla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione amministrativa, non possibile il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., legittimità costituzionale

Con riferimento all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, come richiamato dal successivo art. 32, nella parte in cui non consente la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione amministrativa prevista dall’art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, nonché con riferimento al medesimo art. 5, comma 1, come richiamato dal successivo art. 6, nella parte in cui non consente la proposizione del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge 689/81, va affermato che le relative questioni di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 76 e 3 Cost. non sono fondate.

Corte Costituzionale, sentenza del 19.10.2018, n. 189