Strategia processuale e responsabilità dell’avvocato: criteri probabilistici e valutazione ex ante

Non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per eventuali vizi di motivazione. L’imperizia del difensore è configurabile allorchè egli ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolva in modo errato questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato sia valutata (e motivata) dal giudice di merito “ex ante” e non “ex post”, sulla base dell’esito del giudizio. (Nel caso in esame il Tribunale, con accertamento in fatto, ha escluso che la riforma della sentenza di primo grado del giudizio proposto fosse imputabile al difensore, dando rilievo al fatto che controparte aveva sollevato una molteplicità di altre censure alla decisione impugnata, rispetto a quella in discussione,  ed ha concluso che, perciò, l’appello sarebbe stato comunque proposto).

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.10.2018, n. 23740