Il giudice decide tramite una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta a contraddittorio: nullità della sentenza, ma non si ha regressione al primo giudice.

Il giudice che ritenga, dopo l’udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d’ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire io svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle consequenziali attività.
La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell’art. 354 c.p.c., comma 4, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d’appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile. Ove, invece, la violazione sia avvenuta nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinchè in tale sede, in applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 3, sia dato spazio alle attività processuali messe [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.12.2013, n. 27631].

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