Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c.: petitum e causa petendi

La modificazione della domanda ai sensi dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa – petitum e causa petendi – sempre che la domanda così modificata appaia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.

  

Tribunale di Roma, sentenza del 10.7.2018, n. 14177