Acquiescenza idonea a manifestare la volontà di rinunciare all’appello.

L’acquiescenza idonea a manifestare la volontà di rinunciare all’appello costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione; quindi anche, indirettamente, atto dispositivo del diritto fatto valere in giudizio.
Ne consegue che la relativa manifestazione di volontà non solo deve essere non equivoca, ma soprattutto deve provenire personalmente dal soggetto che possa disporre del diritto di cui sopra: deve cioè provenire personalmente dalla parte, oppure da un suo difensore che sia munito di mandato speciale [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n. 1764].

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