Decisione a seguito di trattazione orale, omesso raccoglimento delle conclusioni e rinvio dell’udienza: nullità?

Va affermato il seguente principio di diritto. In caso di decisione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., la tutela dei diritti di difesa (v. anche la voce tra gli Istituti di Procedura Civile) delle parti, assicurata dalla legge prevedendo la facoltà di richiedere un differimento dell’udienza di discussione, è parimenti soddisfatta qualora il giudice, nel disporre che si proceda alla trattazione orale, rinvia per tale adempimento ad una successiva udienza. In tal modo, infatti, i difensori vengono posti nelle condizioni di non arrivare impreparati alla discussione, sicchè, una volta giunti all’udienza all’uopo fissata dal giudice, agli stessi non compete il diritto di chiedere un ulteriore differimento. Non osta a tale conclusione l’evenienza che il giudice abbia omesso di raccogliere, all’udienza precedente, le conclusioni delle parti, in quanto l’omissione di tale attività processuale (che si compendia in un semplice momento di sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte nel corso del giudizio) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca che dalla stessa sia derivata la specifica lesione di un interesse sostanziale.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.9.2018, n. 22521