Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e competenza del giudice di pace

Posto il principio per cui in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7, n. 150 del 2011, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, va affermato che occorre distinguere tra la opposizione preventiva alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata e dunque a destituire di validità od efficacia il titolo esecutivo stragiudiziale (per vizi o fatti impeditivi od estintivi sopravvenuti), dalla ordinaria azione di accertamento negativo del diritto di credito, ed ancora dalla opposizione ordinaria tardiva (recuperatoria) avverso il verbale di accertamento infrazione o l’ordinanza ingiunzione del Prefetto, volta cioè a contestare i fatti costituivi dell’illecito ossia i presupposti di fatto per la irrogazione della sanzione; ai fini della individuazione del Giudice competente, infatti, nel primo caso viene in questione l’art. 17 (e 27) c.p.c.; nel secondo trovano applicazione i criteri ordinari di materia e valore (art. 7 c.p.c.); nel terzo caso vengono in rilievo le norme della L. n. 689 del 1981, art. 22 e al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7. Deve ritenersi rimessa alla “competenza per materia” del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (artt. 6, comma 2 e 3; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 2) la trattazione della opposizione alla ordinanza ingiunzione ovvero al verbale di accertamento infrazione, avente ad oggetto la cognizione del rapporto obbligatorio derivante dalla contestazione dell’illecito amministrativo (nei limiti dei motivi specificamente dedotti dall’opponente, trattandosi di giudizio strutturato secondo lo schema impugnatorio), tenuto conto, altresì, che il cumulo degli importi iscritti a ruolo ma distinti in relazione alla diversa entità della sanzione pecuniaria irrogata per ciascuna singola violazione delle norme del Codice della strada, non incide sul “limite di valore” -previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a) e b) – che delimita la competenza per materia del Giudice di Pace.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.10.2018, n. 24091