L’opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se l’opponente non attiva la mediazione o non vi partecipa

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, va seguito l’orientamento di legittimità per cui è il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile. È, dunque, l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti dei decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c. e soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente – convenuto sostanziate, opposto – attore sostanziale. L’onere gravante sul soggetto tenuto ad attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento. Conseguentemente avendo la parte (onerata della mediazione) omesso di partecipare alla mediazione da lei stessa attivata, deve dichiararsi l’improcedibilità della domanda.

 

Tribunale Napoli Nord, sezione terza civile, sentenza del 28.6.2018