Valore delle cause relative a beni immobili, determinazione in base a elementi precostituiti. Diritti e onorari avvocato, controversia tra avvocato e cliente, interessi di mora

Il valore delle cause relative a beni immobili si determina ex art. 15 c.p.c. sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della res, da moltiplicare secondo determinati parametri, con la conseguenza che, in assenza sia dell’uno che dell’altra (come nella presente controversia), il giudice deve attenersi alle risultanze degli atti e, non emergendo da essi concreti ed attendibili elementi per la stima, ritenere la causa di valore indeterminabile. Gli elementi su cui fondare il giudizio di valore devono, peraltro, risultare precostituiti e disponibili fin dall’inizio del processo, essendo irrilevanti quelli acquisiti in corso di istruzione, nonchè specifici, concreti, obbiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima. In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel D.M. n. 238 del 1992, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all’invio della parcella, non si applica in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest’ultimo essere ritenuto in mora prima della e liquidazione delle somme dovute con l’ordinanza che conclude il procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28, sicchè è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.7.2018, n. 17655