L’inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale non comporta la nullità nè del precetto, nè del pignoramento.

L’inefficacia dell’ipoteca per decorso del termine ventennale, ai sensi dell’art. 2847 c.c., sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, non comporta la nullità nè del precetto, nè del pignoramento, ma ha l’unico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.2.2014, n. 2610].

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