Onere della prova in capo al locatario

E’ il locatario, tenuto a restituire la cosa nello stato in cui si trovava all’inizio del rapporto o, in mancanza di prova su tale stato, in buono stato, a dover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale, la propria assenza di colpa: egli risponde dei danni tutti alla cosa, ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi, complessivamente considerati, in relazione alla peculiare diligenza richiestagli per la natura del bene oggetto di locazione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.2.2014, n. 2619].

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