Domanda di insinuazione al passivo della società fallita: onere probatorio del credito insinuato

Ricade sul creditore istante l’onere di provare il proprio credito, laddove il curatore è terzo rispetto al rapporto contrattuale esistito con la società poi fallita e non può ritenersi onerato della prova contraria del corretto adempimento dell’obbligazione esistita tra le parti prima del fallimento.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  13.09.2018, n. 22420