Limitata applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni sul processo civile telematico

Occorre tener conto dell’attuale limitata applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni sul processo civile telematico (circoscritta alle sole comunicazioni e notificazioni da parte delle cancelleria delle sezioni civili: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221): se infatti presso le Corti di merito le parti possono (anzi, devono) effettuare le loro produzioni con modalità telematiche (cioè a dire con documenti in formato digitale), in sede di legittimità la stessa attività postula, di necessità, la previa “conversione” dei documenti digitali in formato analogico, e, quindi, qualora occorra dar prova della tempestività del ricorso, esige il deposito di copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto e della relazione di notifica ad esso allegata.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del  16.07.2018, n. 18841