Presupposti della surrogazione ex art. 1916 c.c.: sono questi.

I presupposti della surrogazione di cui all’art. 1916 cod. civ. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè l’assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile; che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi; che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.

 

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.09.2018, n. 21961