Servitù di passaggio e tutela possessoria

Poichè il possessore di un fondo ha il potere di usarne e goderne secondo la normale destinazione di esso, qualunque intervento del vicino titolare di una servitù di passo su parte di tale fondo, diretto a limitare tale uso e godimento oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del possesso del fondo e legittima il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del  7.8.2018, n. 20581