Responsabilità del sanitario ante riforma: contatto sociale, prova, valore della cartella clinica

In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, con allegazione di qualificate inadempienze astrattamente idonee a provocare il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. Cod. civ., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

 

Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, sentenza del 16.4.2015 con nota di LIOTTI

 [dott.ssa E. Coppola]