Interruzione del processo e collocamento a riposo del difensore

In tema di interruzione del processo per collocamento a riposo e conseguente cancellazione dall’albo del difensore di una parte, che è ipotesi assimilata alla radiazione di cui all’art. 301 c.p.c., il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c., decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell’evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita; ne consegue che la produzione in giudizio, ad opera della predetta parte, di certificazione del dirigente amministrativo del settore, attestante l’avvenuto pensionamento, dimostra la predetta conoscenza in forma legale sin da tale atto ed epoca.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.06.2018, n. 16281