Copia fotostatica del documento: non deve sempre essere accertata la conformità all’originale.

Qualora venga prodotta in giudizio la copia fotostatica di un documento, l’esigenza di accertarne la conformità all’originale con tutti i mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, insorge ai sensi dell’art. 2719 c.c., solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima, e non anche quando sia in discussione esclusivamente l’efficacia probatoria dell’atto in relazione al suo contenuto [Tribunale di Roma, sezione dodicesima, sentenza del 25.6.2013].

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