Paternità naturale: nessun limite alla prova.

L’art. 269 c.c., nella vigente formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell’ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell’effettivo rapporto fra l’asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l’abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell’abrogato art. 270 c.c., attribuiva l’idoneità a dimostrare la paternità naturale [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.1.2014, n. 1279].

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