L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili è esercitabile anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito

L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera. La norma in questione, in particolare, trova applicazione quando il venditore-costruttore abbia realizzato l’edificio servendosi dell’opera di terzi, se la costruzione sia a lui riferibile, in tutto o in parte, p ..........

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