Impugnazione inammissibile? Si paga una somma pari al contributo unificato.

Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.1.2014, n. 773].

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