L’onere di tempestiva contestazione può riguardare anche l’attore ed avere a fondamento anche fatti rilevanti per il processo

L’onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l’attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo esso, in mancanza, ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto stesso, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull’andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. Nella specie, il “fatto” concernente la non avvenuta impugnazione di una sentenza non aveva mai formato oggetto di tempestiva e rituale contestazione, con la conseguenza, spiega al Cassazione, della non necessità della sua prova (art. 115 c.p.c., comma 1).

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.3.2018, n. 7153