Azione di contestazione del fermo amministrativo, legittimato passivo necessario: agente della riscossione

Anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un’ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l’adozione di quella misura, legittimatopassivo necessario è l’agente della riscossione: da un lato, perchè esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all’iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall’altro lato, perchè nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l’ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.5.2018, n. 10854