Materia agraria e decreto ingiuntivo: onere di esperire il tentativo di conciliazione e rapporto tra richiesta a fini conciliativi e domanda giudiziale

In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio. Affinché sia rispettato l’onere prescritto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, non è necessaria una perfetta e biunivoca corrispondenza, circa il petitum e la causa petendi, tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, attesa la ontologica disomogeneità funzionale e strutturale tra i due atti, per essere invece sufficiente, nella sede amministrativa ante causam, la puntuale individuazione dei fatti costitutivi della pretesa suscettibile di essere in ambito giurisdizionale declinata con differenti conclusioni su quelle ragioni giustificate, semprechè ciò non determini l’alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione oppure l’introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.3.2018, n. 6839