Eccezione di incompetenza in comparsa depositata alla prima udienza e concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.: competenza radicata avanti al giudice adito

Per la parte costituitasi solo all’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c., va affermato che, per il combinato effetto dell’art. 38 c.p.c., comma 1art. 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2, essa è decaduta dalla facoltà di eccepire l’incompetenza per materia del giudice adito. In tale ipotesi, qualora l’eccezione, ancorchè rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, non oltre l’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c., non lo sia stata (limitandosi il giudice ad assegnare in esito a quell’udienza i termini per le memorie), va affermato che la competenza per materia (quando come appunto qui il convenuto abbia sollevato la relativa eccezione nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., ed il potere di rilevazione ufficioso dell’eccezione non sia stato esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza) resta immutabilmente radicata avanti al giudice adito. A nulla rileva, in difetto di un rilievo officioso svolto in modo chiaro ed inequivocabile, il rinvio ripetuto della causa, con la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, senza che il giudice manifesti tempestivamente ed espressamente l’intendimento di sollevare la questione d’ufficio.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.3.2018, n. 7001