Copia non autenticata, disconoscimento specifico alla prima occasione utile

La copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.3.2018, n. 6693