Il decreto ingiuntivo non opposto ha l’efficacia di giudicato.

Il Giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione soltanto nel caso in cui l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica ovvero per causa a lui non imputabile e, inoltre, non a vantaggio dell’intimante se sia scaduto il termine di cui all’art. 644 c.p.c.. Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore – opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata [Tribunale di Torino, sezione terza, sentenza del 11.2.2013].

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