Chiamata in giudizio per l’integrazione del contraddittorio in appello e termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.

Non pare condivisibile l’affermazione dell’assoluta inapplicabilità dell’art. 163 bis c.p.c., per individuare il termine entro il quale le parti hanno l’onere d’integrare il contraddittorio a causa della diversa funzione del termine dilatorio (a difesa) rispetto a quello di sollecitazione o acceleratorio imposto ai fini dell’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 331 e 102 c.p.c. Difatti, sebbene debba escludersi che alla chiamata in giudizio per l’integrazione del contraddittorio si estendano, in difetto di espressa previsione di legge, i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., e la nullità prevista dall’art. 164 c.p.c., per l’ipotesi di insufficienza del termine di comparizione, tuttavia deve ritenersi che il giudice abbia il potere di far coincidere il termine utile con i termini indicati nell’art. 163 bis c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.3.2018, n. 6019