Principio della non contestazione: assunta in decisione senza bisogno di prova la compensazione del credito non contestata da controparte

La L. n. 69 del 2009, modificando dell’art. 115 c.p.c., comma 1, ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero, l’obbligo per il giudice di assumere in decisione, senza bisogno di prova, i fatti allegati in giudizio da una parte e non, specificamente, contestati dalla controparte costituita. Pertanto, è corretta la pronuncia che abbia ritenuto che non sussistesse il credito chiesto con decreto ingiuntivo opposto perché estinto per compensazione, essendo detta compensazione stata eccepita dall’opponente e non contestata dal creditore opposto.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.3.2018, n. 5231