Liquidazione delle spese processuali e DM 55/2014: cosa va ricompreso nel concetto di “fase decisoria”?

Le attività di cui alle fasi del DM n. 55/2014, cui il giudice deve far riferimento per la liquidazione delle spese processuali, sono puramente esemplificative e non hanno esclusivo riguardo alle attività difensive svolte dalla parte vittoriosa a cui favore sono liquidate le spese di lite. Nel concetto di “fase decisoria” deve infatti essere ricompreso, non solo la precisazione delle conclusioni o la redazione e il deposito di comparse conclusionali o di replica ma anche l’esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l’esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, etc. In ogni caso il DM n. 55/2014 sancisce che nella liquidazione delle spese il Giudice tiene conto di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano nella fase di cui alla lettera e).

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.4.2018, n. 9046