Responsabilità dei magistrati: l’eccesso di lavoro non giustifica sempre il ritardo nel deposito dei provvedimenti
Il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali integra l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), qualora sia – indipendentemente da ogni altro criterio di valutazione – oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi – in ogni caso – il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui agli artt. 111, comma secondo, Cost. e 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 25.1.2013, n. 1768
Svolgimento del processo
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